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Il fenomeno delle occupazioni abusive riguarda sempre più spesso famiglie in situazioni di disagio economico o sociale, la cui necessità di protezione quasi sempre comporta la mancata esecuzione degli sgomberi, con evidenti ricadute negative sulla tutela della la proprietà privata, quale bene di rilevanza costituzionale.
Al riguardo, ferma l’individuazione e la protezione dei soggetti in grave situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sembra affermarsi il principio secondo il quale la tutela della proprietà privata non sempre è recessiva di fronte all’atto di occupazione di chi non dispone di una casa.
Una recente pronuncia della Cassazione afferma che l’inerzia del Ministero dell’Interno nel dare attuazione ad un ordine, impartito dalla Procura della Repubblica, di sgombero di un immobile abusivamente occupato con atti di frode e violenza si configura come condotta colposa, fonte di responsabilità (sent. n. 24198 del 04/10/2018)
È interessante evidenziare i punti che la Cassazione pone a fondamento della propria decisione:
— la politica di welfare per garantire il diritto ad una casa non può compiersi a spese dei privati cittadini, i quali già sostengono un non lieve carico tributario – in specie, sugli immobili – per alimentare, attraverso la fiscalità generale, la spesa per lo stato sociale; se l’amministrazione intende dare alloggio a chi non l’abbia, la via legale è l’edificazione di alloggi o l’espropriazione di private dimore secondo la legge e pagando il giusto indennizzo, e non certo garantire a dei riottosi il godimento dei beni altrui;
— sono del tutto irrilevanti le ragioni per le quali l’immobile da sgomberare viene occupato; l’occupazione è un reato che non viene meno solo perchè il reo si trovi in uno stato – vero o presunto – di bisogno; se così non fosse, si perverrebbe al paradossale risultato che qualsiasi usurpazione dei beni e dei diritti altrui finirebbe per essere giustificata da veri o presunti "stati di bisogno", e ne sarebbe disintegrata la stessa convivenza civile;
— la discrezionalità della P.A. non può spingersi, salvo lo stravolgimento dei principi dello Stato di diritto, fino a sindacare l’opportunità dei provvedimenti giudiziari, specie di quelli aventi ad oggetto la tutela di un diritto, quello di proprietà, riconosciuto dall’art. 41 dalla Costituzione e dall’art. 6 CEDU ed art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU, dalla CEDU.
In parallelo con tale indirizzo, la strada seguita dal legislatore con il Decreto sicurezza (d.l. 113/2018) recentemente convertito (l. 132/2018). L’art. 31ter del decreto introduce una procedura dettagliata all’esito della quale il differimento dell’esecuzione dei procedimenti di sgombero si presenta come extrema ratio, che non può superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento, ferma restando la responsabilità anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva. Il rispetto della procedura esonera il Ministero dell’interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio. Al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile è liquidata un’indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene.
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