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Il D.M. del 09/02/2018 n° 17, pubblicato in G.U. il 16/03/2018, ha letteralmente riformato l’intera disciplina prevista per l’accesso alla professione di avvocato. Diversi sono i punti attorno cruciali della nuova normativa.
Si inizia con la previsione di corsi di formazione obbligatori che dovranno essere predisposti da parte di:
– Consigli dell’ordine;
– Associazioni forensi giudicate idonee;
– Altre istituzioni accreditate previste dalla legge, include le SSPL.
Le procedure di accreditamento vengono stabilite dal D.M.
Tali corsi avranno una durata minima di 160 ore da distribuire nell’arco dei 18 mesi di pratica previsti per l’accesso alla professione forense e richiederanno la frequenza obbligatoria di almeno di 80% delle lezioni organizzate. Saranno previste anche delle lezioni da seguire online fino ad un massimo di 50 ore complessive. Il tutto viene contornato poi da delle verifiche, sia intermedie che finali. Le lezioni saranno previste a tornate semestrali da novembre ad aprile e da maggio ad ottobre, di modo da consentire anche le iscrizioni dei praticanti.
Su cosa verteranno i corsi?
Avranno contenuto teorico-pratico. Nella loro predisposizione si dovrà tener conto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense e riguarderanno tutte le materie ed i principi deontologici utili alla preparazione dell’esame di Stato da parte dei praticanti.
Nello specifico:
– diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
– diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;
-ordinamento e deontologia forense;
– tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;
– tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
– teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;
– diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
– organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
– profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;
– elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.
Le verifiche intermedie e finali saranno predisposte come prove a risposta multipla rispettivamente con 30 e 40 domande. I quiz saranno elaborati da una commissione a livello nazionale ed il mancato superamento della prova finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio (e conseguentemente l’accesso all’esame di Stato).
I destinatari di tali corsi dovranno sostenere anche il costo per la loro organizzazione e per il loro funzionamento (che ad oggi non è stato specificato), ma si stabiliranno – senza oneri per la finanza pubblica – delle borse di studio fruibili dai più meritevoli e/o da coloro che appartengano a fasce più basse di reddito.
Il nuovo decreto si applicherà ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al 180° giorno successivo alla sua entrata in vigore (31 marzo), e quindi a partire dal 27 settembre 2018, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del decreto.
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