Ferie solidali anche nel pubblico impiego Inserite anche nei CCNL del pubblico impiego

 

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Il 2018 è stato un anno importante per il lavoro pubblico, poiché dopo diversi anni di stop è ripartita la contrattazione collettiva per il triennio 2016/2018 per i 4 comparti che, oggi, raggruppano i pubblici dipendenti a seconda dell’amministrazione di appartenenza (Funzioni centrali; Funzioni locali; Istruzione e ricerca; Sanità).
I nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), essendo stati siglati a notevole distanza di tempo dalle ultime tornate (ossia 2006/2009), non potevano non tener conto dei cambiamenti della società e delle esigenze che sono venute via via maturando nel contesto sociale ed economico del Paese.

Una delle novità principali, non a caso, è rappresentata dalle cd. ferie solidali.
Perché “solidali”?
Sono definite così perché permettono ai lavoratori di “regalare” le proprie ferie in eccesso ai colleghi che ne hanno bisogno per curare o assistere i figli minori con problemi di salute.

Si tratta di un istituto nato in Francia sulla scia del “caso Mathys Germain”, bimbo di 10 anni gravemente ammalato al cui padre – che aveva terminato le proprie ferie e i propri permessi – furono regalate dai colleghi, quasi una sorta di “colletta solidale”, le ore di riposo, affinchè potesse continuare a stare accanto al figlio.

Nel nostro Paese le ferie solidali, in un primo momento, sono state introdotte solo per il lavoro privato da uno dei decreti attuativi (il D.Lgs. 151/2015) del Jobs Act.
Con il rinnovo dei nuovi CCNL del pubblico impiego, adesso valgono anche per i dipendenti pubblici.

Ma la nostra Costituzione non prevede che le ferie siano un diritto “irrinunciabile”?
Come è possibile, allora, che i dipendenti possano cederle, sebbene per i nobili motivi di solidarietà di cui si è detto?
In realtà, le ferie possono sì essere cedute, ma solo rispettando i limiti stabiliti dalla legge sull’orario di lavoro e seguendo le previsioni dei CCNL: ciò significa, nella pratica, che possono essere regalate solo le ferie che eccedono il periodo obbligatorio previsto dagli stessi (quindi solamente le ferie “aggiuntive”), e, soprattutto, solo nei casi in cui la contrattazione collettiva le abbia espressamente previste.
Altre regole importanti da rispettare sono le seguenti: la cessione delle ferie deve essere volontaria ed effettuata a titolo gratuito, e, per adesso, solo a favore dei genitori in difficoltà con figli minori bisognosi di assistenza.

 

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