Uno dei punti focali della riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, è la tutela della continuità aziendale. Ciò giusifica la maggiore novità dell’intero impianto normativo, ovvero l’isituto dell’allerta destinato a far emergere, con il maggior anticipo, possibile le situazioni di crisi aziendali, prima che diventino irreversibili.
La consapevolezza raggiunta dal legislatore è che se si interviene tempestivamente è possibile salvaguardare i valori di un’impresa in difficoltà, mentre il ritardo nel capire i sintomi di una crisi comporta, nella maggior parte dei casi, che la crisi diventi una vera e propria insolvenza irreversibile. Ecco perchè l’istituto dell’Allerta deve fungere da sostegno alle imprese, affinchè possano rapidamente rilevare e analizzare le cause della crisi e porre in essere tutta una serie di attività, anche con il supporto di appositi organismi, per la risoluzione della stessa.
Al fine di far emergere subito la situazione di crisi, sono previsti degli incentivi per chi vi ricorra e dei disincentivi per chi lo fa in ritardo.
Ambito di applicazione delle procedure di allerta
Innanzitutto va detto che gli strumenti di allerta si applicano:
- ai debitori che svolgono attività imprenditoriale;
- alle imprese agricole e imprese minori compatibilmente con la loro struttura organizzativa, che sono soggette alla procedura da sovraindebitamento;
- alle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria.
Non si applicano, invece:
- alle società quotate nei mercati regolamentati;
- alle imprese definite grandi dalla normativa UE.
In cosa consistono gli strumenti di allerta?
La definizione dell’istituto in esame contenuta nell’art. 12 del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza è la seguente:
costituiscono strumenti di allerta gli oneri di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.
Quindi si tratta di obblighi organizzativi posti dal codice civile a carico dell’imprenditore e obblighi di segnalazione degli indizi di crisi posti a carico di alcuni soggetti qualificati concorrono a far rilevare precocemente la crisi dell’impresa per la tempestiva adozione delle misure idonee a superarla.
Per quanto riguarda gli obblighi organizzativi, l’imprenditore che opera in forma societaria e collettiva ha, quindi, obblighi organizzativi che devono servire a far rilevare tempestivamente lo stato di crisi e consistono nell’adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi del riformato articolo 2086 del codice civile.
A tale norma del codice civile, infatti, è stato aggiunto un secondo comma che stabilisce che “l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Gli imprenditori che operino in forma societaria e collettiva hanno, dunque, tale dovere che comporterà la necessità di attivare e/o migliorare il controllo interno che serve a tenere alta l’attenzione sui rischi legati all’esercizio della propria attività.
Per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione, si prevede che gli organismi di controllo societari e di revisione nelle società più strutturate dovranno avvisare, innanzitutto, l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati motivi di crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta di quest’ultimo, dovranno informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi.
Sarà anche compito di creditori qualificati come l’agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e gli enti previdenziali di segnalare all’imprenditore o agli organi di amministrazione e di controllo il continuare di inadempimenti di importo rilevante affinchè questi chiedano l’intervento dell’organismo di composizione della crisi o, in mancanza di loro attivazione, direttamente al competente organismo di composizione della crisi.
Gli organismi di composizione della crisi
Per non lasciare solo il debitore in tale fase di trattative è stato istituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un apposito organismo di composizione della crisi.
L’organismo competente, a seguito di segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, deve convocare immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore stesso nonché, se si tratta di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi al fine di individuare nel più breve tempo possibile le misure più idonee a porre rimedio allo stato di crisi e per favorire una soluzione concordata tra l’imprenditore e i creditori entro un congruo termine.
Non è previsto uno sbocco giudiziale delle procedure in esame nel caso in cui non diano i risultati sperati ovvero non si pervenga ad un risanamento delle imprese o non si raggiungano accordi con i creditori che scongiurino la crisi.
In questi casi, infatti, saranno instaurate altre procedure per l’accertamento e la gestione delle situazioni di crisi o di insolvenza.
Soltanto nel caso in cui l’organismo, fallite le trattative con i creditori, dichiarasse lo stato di insolvenza, è previsto l’obbligo per lo stesso di segnalare al Pubblico Ministero il mancato raggiungimento di un accordo con i creditori ai fini del tempestivo accertamento dell’insolvenza.
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