Con la direttiva 2019/904 l’Unione Europea è intervenuta ad affrontare il problema ambientale dell’aumento del quantitativo dei rifiuti di plastica nell’ambiente marino ed i relativi danni agli ecosistemi, alla biodiversità nonché, potenzialmente, alla salute umana.
A tal fine il provvedimento mira ad istituire un quadro legislativo armonizzato che fissi obiettivi e misure comuni a livello dell’UE per prevenire e ridurre l’impatto di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare quello acquatico, e sulla salute umana.
Ulteriore obiettivo è quello di promuovere la transizione verso un’economia circolare e modelli aziendali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno. L’ambito di applicazione della direttiva è riferito ai prodotti di plastica monouso specificamente elencati ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
A seconda del tipo di prodotti di plastica monouso è previsto che gli Stati membri:
- adottino le misure necessarie sul loro territorio volte ad ottenerne una riduzione significativa dei prodotti per i quali non esistono valide alternative (i contenitori per alimenti destinati al consumo immediato e tazze per bevande);
- impongano il divieto di immissione sul mercato per i prodotti per i quali sono facilmente disponibili soluzioni alternative (bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce).
È previsto, inoltre, che gli Stati membri provvedano a stabilire requisiti di progettazione e di marcatura nonché ad istituire regimi di responsabilità estesa del produttore per determinati prodotti di plastica monouso immessi sul mercato.
La direttiva impone, altresì, di prevedere misure di sensibilizzazione per incentivare i consumatori ad un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti in questione nonché di adottare le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio di determinati prodotti in plastica monouso.
Dovranno, infine, stabilirsi le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva.
La direttiva dovrà essere recepita entro il 3 luglio 2021.
Tuttavia, sono previsti termini scaglionati a decorrere dai quali gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni necessarie per conformarsi alle previsioni di cui sopra.
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