Con l’approvazione della legge di conversione del cd, decreto sicurezzza sono stato consolidati (oltre che ampliati) i correttivi codicistico-legislativi.
Si tratta in definitiva di un provvedimento che miraa tre obiettivi:
- riformare la disciplina dei permessi di soggiorno temporanei (garantendo, ad un tempo, maggior effettività ai provvedimenti di espulsione);
- adottare norme per la revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza della commissione di gravi reati;
- rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata.
Con questo decreto sono stati introdotti taluni correttivi al “corpus” del codice penale.
Il più rilevante è quello relativo l’introduzione dell’art.669bis del codice penale, rubricato “Esercizio molesto dell’accattonaggio”,
viene punito chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà. Trattasi di previsione che riproduce, sul piano oggettivo, quasi integralmente la fattispecie contravvenzionale della mendicità, di cui all’art.670 c.p., nella sua configurazione aggravata. Tale norma venne, in primis, dichiarata parzialmente incostituzionale, con sentenza 519/1995, e successivamente abrogata, dalla L.205/1999. In particolare, la Corte sostenne che la c.d. mendicità non invasiva, di cui al primo comma, quale semplice richiesta di aiuto, non potesse in alcun modo ledere i beni giuridici della tranquillità pubblica e dell’ordine pubblico, a differenza della c.d. “mendicità molesta”, di cui al secondo comma, lesiva dell’interesse allo spontaneo adempimento del dovere sociale di solidarietà, turbato dall’impiego di mezzi fraudolenti volti a destare l’altrui pietà. La norma venne poi, come detto, totalmente abrogata dalla legge-delega sulla depenalizzazione del 1999, per poi essere reintrodotta, nei limiti anzidetti, dal legislatore del 2018. La fattispecie ha carattere sussidiario, in quanto configurabile “salvo che il fatto costituisca più grave reato” (es. utilizzare anziani o disabili nell’accattonaggio configura il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). La norma si chiude disponendo il sequestro (censurabile il fatto che non si preveda anche la confisca, in caso di condanna) delle cose che servirono (mezzi impiegati nella realizzazione dell’attività punibile, purché abbiano un legame diretto ed essenziale con l’attività medesima) o furono destinate a commettere il reato, o che ne costituiscono il provento (taluni censurano il ricorso a tale termine, piuttosto che alle comunemente impiegate nozioni di “prezzo, prodotto o profitto” del reato).
Altra novità disciplinare si sostanzia nella riscrittura del delitto di “Invasione di terreni o edifici”. Peraltro, nonostante l’integrale sostituzione dell’articolo, la figura del primo comma mantiene inalterata la sua struttura oggettiva (pur se ne viene inasprita la risposta sanzionatoria), sostanziandosi nel fatto di chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto. Le novità disciplinari si concentrano, invece, nei commi secondo e terzo. Se, infatti, la previgente disposizione sanzionava più aspramente la realizzazione concorsuale del reato, se posto in essere da più di cinque persone, ma solo se almeno una di esse fosse stata armata in modo evidente, o da più di dieci, a prescindere dalle armi, il testo riformulato, per un verso, attribuisce rilievo autonomo alla commissione del reato da più di cinque concorrenti, a prescindere dall’impiego di armi (deve ritenersi , come già per la previgente formulazione, che i concorrenti debbano agire riuniti, nonché essere presenti simultaneamente sul luogo del delitto per la sua consumazione), e, per altro verso, riserva analogo trattamento sanzionatorio inasprito anche all’autore monosoggettivo del crimine, ove agisca armato in modo evidente (anche se dell’arma non venga fatto uso, come sostenuto dalla miglior dottrina). In ogni modalità concorsuale, infine, dunque prescindendo dal numero dei concorrenti (da due in su), la riscritta fattispecie prevede, quale ulteriore novità disciplinare, un incremento sanzionatorio a carico di promotori (per tali intendendosi coloro che si fanno iniziatori dell’attività invasiva concorsuale) ed organizzatori (tali sono coloro che curano il coordinamento dell’attività criminosa degli altri correi, in vista della buona riuscita dell’intento criminoso).
Il terzo ed ultimo correttivo codicistico-sostanziale, infine, si è tradotto nell’introduzione di un ulteriore comma nell’art.600octies, norma sanzionante l’impiego di minori nell’accattonaggio (cui si connette l’integrazione della relativa rubrica, con la dicitura “organizzazione dell’accattonaggio”). Si sanziona, in particolare, chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto. Appare evidente come si intenda, per tal via, sanzionare tutte quelle forme di “gestione imprenditoriale”, sistematica e continuativa dell’accattonaggio, a partire da chi ne organizzi l’attività (tale è colui il quale predisponga e coordini persone e mezzi necessari alla medesima), se ne avvalga (ne tragga beneficio) o ne favorisca lo svolgersi (prestando qualsiasi forma di ausilio mirato al suo concreto perpetrarsi). Si è osservato, inoltre, che dal segnalato correttivo alla rubrica dell’articolo, oltre che dalla stessa lettera dell’inedita previsione, si deduce come la disposizione non faccia riferimento alla sola organizzazione dell’accattonaggio minorile, ma più genericamente alla organizzazione dell’altrui accattonaggio (divenuto nuovamente rilevante, sul piano penale, come sopra esposto).
scfl
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