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La traslazione d’imposta è il meccanismo attraverso il quale chi è tenuto legalmente al pagamento dell’imposta, cioè il contribuente di diritto, trasferisce, in tutto o in parte, l’onere ad altro soggetto che diventa, quindi, contribuente di fatto.
Il patto di traslazione dell’imposta si porrebbe in contrasto con l’art. 53 Cost. — norma di natura imperativa – la quale prevede che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva: la norma costituzionale costituirebbe un limite generale all’autonomia privata in tema di individuazione del soggetto passivo dell’imposta, impedendo alle parti private di neutralizzare pattiziamente gli effetti della capacità contributiva.
Le Sezioni Unite (sentenza n. 6882 del 08/03/2019) hanno affermato che la clausola del contratto di locazione che attribuisca al conduttore l’obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativi ai beni locati ed al contratto, tenendone conseguentemente manlevato il locatore, non è affetta da nullità per violazione di norme imperative, né in particolare per violazione del precetto costituzionale dettato dall’art. 53 della Costituzione, qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge.
In tal caso, infatti, l’imposta è regolarmente e puntualmente pagata dal contribuente al fisco, poiché l’obbligazione di cui si stipula l’accollo non ha per oggetto direttamente il tributo, né stabilisce che esso debba essere pagato da soggetto diverso dal contribuente, ma riguarda una somma di importo pari al tributo dovuto ed ha la funzione di integrare il “prezzo” della prestazione negoziale.
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