3 min di lettura
La separazione personale dei coniugi si differenzia dal divorzio in quanto la sua conseguenza non è lo scioglimento del matrimonio, ma la modificazione di alcuni suoi effetti.
Tipi di separazione
- Separazione giudiziale: pronunciata dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi o da entrambi a seguito di fatti, anche indipendenti dalla loro volontà, che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino pregiudizio alla educazione della prole (151);
- Separazione consensuale: avviene d’accordo tra le parti. Acquista efficacia con ‘omologazione del Tribunale (158);
- Separazione di fatto: si ha quando, senza sentenza e senza omologazione, i coniugi, di fatto, cessano la vita in comune.
Effetti
- Cessa l’obbligo di coabitazione, di assistenza, di fedeltà e collaborazione;
- Obbligo di mantenimento verso il coniuge cui non è addebitabile la separazione: il giudice stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri;
- Obbligo di prestare gli alimenti di cui all’art. 433 e seguenti;
- Affidamento della prole e suo mantenimento: il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Ulteriori effetti
- Trasferimenti immobiliari: le clausole dell’accordo di separazione consensuale (o di divorzio a domanda congiunta) che riconoscano, a uno o a entrambi i coniugi, la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono
valide, in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido
titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti un’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni previste dalla legge (Cass. S.U.21761/2021); - Se la separazione è consensuale sono gli stessi coniugi che si accordano sulle condizioni della separazione. L’accordo deve essere omologato dal Tribunale.
Riconciliazione
- Fa cessare gli effetti della separazione
- Non si richiede pronuncia giudiziale
- Gli effetti si producono di per sé
Tipologie di riconciliazione
- Espressa: dichiarazione in tal senso
- Tacita: comportamento non equivoco incompatibile con la separazione. Ripresa della vita in comune
Approfondisci la materia con i testi di Edizione Simone, clicca qui
Se hai suggerimenti, commenti o correzioni da segnalare, scrivi a blog.simoneconcorsi@simone.it