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Pur essendo numerose le previsioni normative che utilizzano il termine «fiducia», la mancanza di una specifica disciplina rende indispensabile il ricorso alle elaborazioni dottrinali prospettate per la configurazione della nozione di negozio fiduciario.
Si sostiene, tradizionalmente, che la categoria giuridica della fiducia si articoli in due tipologie: la fiducia di tipo «romanistico», che si caratterizza per il fatto che il fiduciante trasferisce realmente il diritto di proprietà al fiduciario, il quale si obbliga a riconoscergliene la titolarità e ad esercitarlo in nome proprio ma per suo conto; e la figura di tipo «germanistico», contraddistinta dal fatto che mentre la titolarità del diritto rimane in capo al fiduciante, la legittimazione al suo esercizio viene attribuita al fiduciario, il quale si impegna ad agire in nome proprio ma per conto del fiduciante.
Per il resto della trattazione v. il link
https://drive.google.com/file/d/1O5NTUEu7o9vUxXaDASG13faEtmi6yxyg/view?usp=sharing
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