IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
PARTE III
di Max Di Pirro
(segue)
4. Il concorso esterno in mafia. L’art. 110 c.p. disciplina il concorso eventuale, che può configurarsi sia rispetto ai reati suscettibili di essere eseguiti da un singolo soggetto (reati monosoggettivi), sia rispetto a quelli per i quali la fattispecie richiede la compartecipazione di più soggetti nella condotta delittuosa (reati a concorso necessario: associazione per delinquere, corruzione, ecc.). La giurisprudenza ha sempre riconosciuto che le norme sul concorso eventuale di persone nel reato sono applicabili anche ai reati necessariamente plurisoggettivi.
La questione assume particolare rilevanza a proposito dei reati associativi.
L’elemento distintivo tra associazione per delinquere e concorso di persone è ravvisato nel carattere dell’accordo criminoso:
- nel concorso l’accordo si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di singoli reati, con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale;
- nel reato associativo l’accordo è diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati (Cass. pen. 16-1-2019, n. 1964);
- ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere è necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune.
La configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso è stata consacrata in maniera compiuta, per la prima volta, dalla sentenza Demitry, Cass. S.U. 16/1994: “è configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Il partecipe all’associazione è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l’associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza; è, insomma, colui che agisce nella “fisiologia”, nella vita corrente quotidiana dell’associazione, mentre il concorrente eventuale è, per definizione, colui che non vuol far parte dell’associazione e che l’associazione non chiama a “far parte” ma al quale si rivolge sia per colmare eventuali vuoti temporanei in un determinato ruolo sia, soprattutto, nel momento in cui la “fisiologia” dell’associazione entra in fibrillazione attraversando una fase “patologica” che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno, insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa”.
Nel 1995, con la prima sentenza Mannino, Cass. S.U. 30/1995, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che “ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delitto associativo non si richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di far parte dell’associazione e della volontà di contribuire a tenerla in vita e a farle raggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell’associazione”.
Alcune precisazioni sui caratteri della condotta concorsuale sono state operate dalla sentenza Carnevale, Cass. S.U. 22327/2002, la quale ha stabilito che “assume la qualità di concorrente esterno nel reato di associazione di tipo mafioso la persona che, priva dell’affectio societatis e non essendo inserita nella struttura associativa dell’associazione, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, dotato di effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione”.
Il punto di approdo dell’elaborazione delle Sezioni Unite è rappresentato dalla seconda sentenza Mannino, Cass. S.U. 33748/2005, che ha superato il criterio – accolto dalla sentenza Demitry – della fisiologia/patologia della fase della vita dell’associazione in cui il contributo si inserisce. Con il nuovo orientamento viene valorizzato il paradigma organizzativo per la ricostruzione della condotta associativa e il modello causale per la descrizione dell’apporto del concorrente esterno: “Per l’integrazione del concorso esterno nel reato associativo è necessario che:
- gli impegni assunti a favore dell’associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell’accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti;
- all’esito della verifica della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell’accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali”.
Quanto all’elemento soggettivo la sentenza Mannino del 2005 esclude la sufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio di verificazione dell’evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti.
I principi sopra esposti vengono applicati dalla sentenza in esame alla specifica materia della contiguità di esponenti politici ad associazioni mafiose. In proposito, si riconosce la configurabilità del concorso nell’ipotesi del “patto di scambio politico-mafioso“, in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale, si impegna, a fronte dell’appoggio richiesto all’associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo.
La giurisprudenza successiva si è mossa nel solco della seconda sentenza Mannino.
Di recente, peraltro, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato, con la nota sentenza Contrada (Corte Edu 14-4-2015, Contrada c. Italia), che l’applicazione del delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso a fatti anteriori alla sentenza Demitry, che ha dato origine alla fattispecie incriminatrice, lede il principio di legalità
Il principio affermato dalla Corte europea è stato però ritenuto, dalle Sezioni Unite, inapplicabile ai c.d. fratelli minori di Contrada, ossia a coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto la sentenza Contrada non è una sentenza-pilota (che indichi, cioè, allo Stato le misure riparatorie da adottare a livello generalizzato per conformarsi al decisum della sentenza stessa) e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata (Cass. S.U. 24-10-2019, n. 8544).
Quindi, la sentenza adottata nei confronti del ricorrente Contrada dalla Corte Edu non è vincolante per il giudice nazionale al di fuori dello specifico caso risolto e non consente di affermare in termini generalizzati l’imprevedibilità dell’incriminazione per concorso esterno in associazione mafiosa per tutti gli imputati italiani condannati per avere commesso fatti agevolativi di un siffatto organismo criminale prima della sentenza Demitry delle S.U. del 1994.
4.1. L’aggravante dell’agevolazione mafiosa. La disposizione dell’art. 416-bis, co. 1, c.p. prevede:
1) l’aggravante del metodo mafioso, che dispone l’aumento della pena prevista per qualsiasi reato, nell’ipotesi in cui l’illecito sia stato realizzato con l’utilizzazione di una forza intimidatoria che – a prescindere da qualsiasi legame del suo autore con l’organizzazione mafiosa o con l’esistenza stessa di tale compagine in quel contesto – ne mutui le modalità di azione, per proporre il clima di assoggettamento che le è caratteristico. Sotto questo profilo la norma evidenzia un duplice carattere preventivo: evitare fenomeni emulativi, essi stessi forieri di un rafforzamento della tipica struttura mafiosa, volta alla sopraffazione, e liberare i soggetti passivi dal potenziale giogo conseguente a tali atti, restituendo loro strumenti per una pronta reazione, a tutela della liberà di autodeterminazione. È pacifica la natura oggettiva di questa circostanza, che si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell’azione;
2) l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, che comporta un aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose. L’aggravante in esame (Cass. S.U. 8545/2019):
- ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta;
- pertanto, nel caso di concorso di persone, è applicabile solo ai concorrenti che abbiano agito in base a tale finalità ovvero l’abbiano, comunque, condivisa e fatta propria (art. 118 c.p.);
- richiede, per la sua configurazione, il dolo specifico di favorire l’associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l’obiettivo diretto della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all’effettiva e immediata coincidenza degli interessi di un esponente del capomafia con quelli dell’organizzazione.
- è configurabile se sussiste l’oggettiva idoneità del delitto ad agevolare non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l’attività dell’associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima.
Secondo un’altra tesi, sconfessata dalle S.U. del 2019, la circostanza aggravante dell’agevolazione dell’attività di un’associazione di tipo mafioso ha, invece, natura oggettiva, in quanto, più che denotare una specifica attitudine delittuosa del singolo concorrente nel reato plurisoggettivo necessario, riguarda una modalità dell’azione e si trasmette, pertanto, a tutti i concorrenti nel reato.
5. Concorso e omissione. Il concorso può configurarsi non solo mediante un comportamento commissivo ma anche attraverso un comportamento omissivo. In merito ai rapporti tra concorso di persone e omissione vanno distinti tre fattispecie:
- concorso nel reato omissivo proprio (ad esempio, omissione di soccorso di cui all’art. 593 c.p.). Il contributo può essere omissivo (Tizio e Caio assistono inerti all’annegamento del pericolante) o commissivo (Tizio istiga Caio a rimanere inerte). Nel primo caso la responsabilità omissiva è ipotizzabile solo a carico dei soggetti personalmente obbligati ad attivarsi ai sensi della fattispecie che prevede il reato omissivo proprio. Ciascuno degli omittenti risponderà per la propria condotta omissiva, di per sé rilevante ai sensi della fattispecie di parte speciale. Nell’ipotesi, invece, in cui vi sia un contributo commissivo all’omissione altrui occorre distinguere, a seconda che il soggetto sia o meno obbligato ad attivarsi. Se è obbligato (Tizio si imbatte nel pericolante assieme a Caio e convince anche questi a rimanere inerte), il suo comportamento commissivo sarà irrilevante, dal momento che egli già risponde per la sua omissione. Se non è obbligato (Tizio persuade Caio – il solo ad aver trovato il soggetto in pericolo, così come richiesto dall’art. 593 – ad omettere il soccorso), grazie alla funzione incriminatrice dell’art. 110 il non obbligato risponde del reato omissivo proprio, poiché il dovere di attivarsi incombe esclusivamente sull’altro compartecipe. Come accade nelle ipotesi di concorso nel reato proprio, è tuttavia indispensabile che il non obbligato conosca l’esistenza del dovere di attivarsi dell’obbligato e che, dunque, contribuisca all’omissione con piena consapevolezza e volontà;
- concorso nel reato omissivo improprio (ad esempio, Tizio istiga Mevia a non allattare il figlio neonato cagionando così la morte del bambino). Il collegamento causale tra l’azione e l’evento è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità in base alla fattispecie incriminatrice di parte speciale. La responsabilità concorsuale può comunque configurarsi senza che occorra riscontrare, anche in capo a chi agisce commissivamente, la sussistenza di un obbligo di garanzia;
- concorso mediante omissione nel reato commissivo altrui (ad esempio, il custode, d’accordo con i ladri, non innesca il meccanismo d’allarme della villa). Perché sussista la responsabilità sono necessarie due condizioni: il nesso causale (anche nella forma della mera agevolazione) tra l’omissione e il reato e la presenza, in capo all’omittente, di un obbligo giuridico alla cui violazione è subordinato l’operare della regola generale sancita dall’art. 40, co. 2, c.p. Secondo l’orientamento tradizionale basta l’esistenza di un dovere generico di attivarsi (ad es., l’obbligo di impedimento dei reati gravante sulle forze dell’ordine sarebbe sufficiente per la responsabilità a titolo di concorso nel reato dolosamente non impedito), mentre altri sostengono che il dovere giuridico debba essere una vera e propria posizione di garanzia, dovendosi caratterizzare per la specificità dell’obbligo. La responsabilità sussiste, dunque, solo quando l’omesso impedimento del reato altrui rientri nei particolari compiti attribuiti al soggetto, come nel caso dell’agente di scorta che rimanga inattivo di fronte all’attentato terroristico ai danni del soggetto scortato.
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