In tema di violazioni alle norme del Codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 126bis, secondo comma, il proprietario del veicolo deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Il proprietario del veicolo che omette di fornirli, senza giustificato e documentato motivo, è soggetto alla sanzione amministrativa.
La nozione di mancata conoscenza è stata costruita dal legislatore come una nozione elastica, per consentire l’adeguamento della norma alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, ma questo ha dato luogo a dubbi interpretativi e in particolare: cosa si intende per giustificato motivo?
È di questi giorni la sentenza della Cassazione n. 30939 29/11/2018 che ha precisato che il proprietario del veicolo ha il dovere di conoscere l’identità dei soggetti ai quali venga affidata la relativa conduzione; dunque, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” solo il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi nella guida.
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