È di questi giorni la notizia del giovane giapponese che ha sposato una delle più famose popstar del Giappone. Nulla di strano se non fosse che la sposa è un ologramma che non ha alcuna concretezza tridimensionale.
Un simile matrimonio è sicuramente e ovviamente invalido.
Le cose stanno diversamente nel caso in cui allo sposo si affianchi il monitor che trasmette l’immagine della sposa lontana, alla quale viene chiesto di esprimere il fatidico “sì”.
Infatti, la contestuale presenza dei nubendi dinanzi all’autorità officiante il matrimonio, desumibile dall’art. 107 c.c. quale formalità del matrimonio, non è un principio irrinunciabile per il legislatore italiano, il quale ammette la celebrazione inter absentes in determinati casi (es., nel matrimonio per procura) in cui esistono i requisiti minimi per la giuridica configurabilità del matrimonio medesimo, e cioè la manifestazione di una volontà matrimoniale da parte di due persone di sesso diverso, in presenza di un ufficiale celebrante.
In particolare, il requisito irrinunciabile della libera, genuina e consapevole espressione del consenso alla formazione del vincolo matrimoniale non può dirsi garantito dalla sola modalità della contestuale presenza dei nubendi dinanzi all’autorità officiante, in quanto l’ausilio dei mezzi di comunicazione a distanza, anche senza la presenza fisica dei nubendi, di per sé non pregiudica la libera e consapevole espressione del consenso degli sposi (Cass. 25-7-2016, n. 15343).
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