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Il diritto di difesa prevale su quello di colleganza. Il CNF è stato chiamato a decidere su un ricorso ad oggetto il rapporto tra il diritto di difesa e quello di colleganza e ne ha chiarito i limiti con la sentenza n. 181/2022.
Il caso
Un avvocato viene citato a giudizio disciplinare per avere omesso di informare la collega di controparte di avere depositato il ricorso per scioglimento del matrimonio giudiziale. La collega lamenta la violazione dei principi di probità, dignità e decoro di cui all’art. 9 nuovo codice deontologico forense e del principio di cui all’art. 19 nuovo codice deontologico forense che pone a carico dell’avvocato il dovere di mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD), all’esito del procedimento, dichiara di non luogo procedere disciplinarmente in relazione al capo di incolpazione così come formulato nei confronti dell’avvocato. Avverso tale decisione il COA propone impugnazione.
La decisione
Il CNF con sentenza n. 181/2022 dichiara che il ricorso del COA non può essere accolto. Il CDD ha correttamente attribuito valore probatorio alla tesi dell’incolpato. Il CNF ricorda, in particolare, che “Non sussisteva pertanto uno specifico dovere dell’incolpato di informare la controparte
dell’avvenuto deposito del ricorso, non vertendosi in tema di una trattativa interrotta senza preventiva comunicazione, disciplinarmente sanzionato ex art. 46 CDF. La norma deontologica impone all’avvocato di tenere con i colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, ma non esige che l’avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito, né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell’azione intrapresa dovendo ritenersi prevalente il diritto di difesa del proprio assistito sul rapporto di colleganza” (Cnf n. 247/2018).
Eccezione a questo principio è che siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia. Ma ciò non è avvenuto nel caso di specie, per cui l’addebito è inesistente.
Viene, dunque, raffermato che il diritto di difesa prevale su quello di colleganza.
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