È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale 10-6-2019, n. 134 il D.Lgs. di attuazione della direttiva (UE) 2017/828, volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l’esercizio dei relativi diritti.
Al fine di perseguire tali obiettivi, vengono introdotti nuovi presidi normativi per assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l’esercizio dei diritti da parte dell’azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali.
Viene inoltre richiesto agli investitori istituzionali e gestori di attività di fare una disclosure della propria politica di impegno nelle società partecipate e sulla politica di investimento, e vengono dettati presidi informativi e procedurali relativi alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate.
Il Decreto modifica l’articolo 239bis del Codice civile, affidando alla Consob l’individuazione di alcuni aspetti di dettaglio in materia di operazioni con parti correlate, quali:
- le soglie di rilevanza;
- le regole procedurali e di trasparenza;
- i casi di esenzione dalla disciplina;
- l’obbligo di astensione dalla deliberazione sulle operazioni (con l’espressione parti correlate si intendono tutti i soggetti che sono in grado di esercitare un’influenza su una società che ha la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro).
Ulteriori modifiche, riguardano il D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico Finanziario, TUF). Modificati anche il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni) e il D.Lgs. 252/2005 (Forme pensionistiche complementari), quest’ultimo con l’inserimento di una norma sulla trasparenza degli investitori istituzionali.
Il nuovo decreto è entrato in vigore il 10 giugno 2019, ma l’applicazione di alcune disposizioni del TUF, specificamente indicate, è differita. In particolare i nuovi obblighi in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell’esercizio dei diritti di voto trovano applicazione a decorrere dalla data di applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 e cioè a decorrere dal 3 settembre 2020.
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