Giudice e magistrato: le differenze
Si definisce magistrato colui che appartiene all’ordine giudiziario. I magistrati si distinguono in magistrati togati e magistrati onorari. I primi conseguono le funzioni giurisdizionali dopo aver superato un pubblico concorso per esami scritti ed orali; i secondi vengono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura su domanda corredata dai titoli fra gli avvocati o esperti di particolari discipline, come ad es. per i componenti cc.dd. laici del Tribunale per i Minorenni. I magistrati togati svolgono funzioni giudicanti o funzioni requirenti. I primi sono denominati giudici i secondi Pubblici Ministeri. Dunque il giudice è un magistrato che svolge funzioni giudicanti, mentre un Procuratore della Repubblica è un magistrato che svolge funzioni requirenti.
E’ chiaro quindi che la differenza fra giudice e magistrato consiste in un rapporto tra genere e specie. Nel genere magistrato, sinonimo di appartenente all’ordine giudiziario son ricompresi i giudici.
Le funzioni
Quanto alle funzioni svolte la differenza fra giudice e magistrato consiste nel fatto che i giudici hanno poteri decisori nelle controversie civili, penali ed amministrative: le loro caratteristiche sono la imparzialità e l’indipendenza. Secondo il dettato costituzionale ( art. 107 ) i giudici sono soggetti soltanto alla legge e si distinguono fra loro a seconda delle funzioni esercitate. I magistrati del Pubblico Ministero hanno limitati poteri di intervento nei procedimenti civili quando vi siano particolari interessi da tutelare (ad es. nelle controversie familiari in cui siano presenti figli minori) oppure nelle controversie fallimentari. In sede penale i magistrati del Pubblico Ministero coordinano le indagini della Polizia Giudiziaria, possono compiere una serie di attività di ricerca della prova ( ad es. perquisizioni, sequestri, ispezioni, consulenze tecniche,) e richiedere al giudice per le indagini preliminari la custodia in carcere o altre misure coercitive. Chiuse le indagini preliminari i magistrati del Pubblico Ministero possono chiedere al GIP il rinvio a giudizio o l’archiviazione, ovvero la proroga del termine per la chiusura delle indagini. In fase dibattimentale essi partecipano al dibattimento e sostengono le ragioni dell’accusa. Ovvero, qualora le prove acquisite non lo consentano, possono richiedere il proscioglimento o l’assoluzione dell’imputato.
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