In vista della fase 2 dell’emergenza coronavirus, nella quale riaprono molte attività produttive e, fra esse, anche i cantieri, è stato siglato il 24 aprile 2020 un Protocollo fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le parti sociali che prevede misure di tutela dei lavoratori. Le precauzioni individuate in parte riprendono un precedente protocollo che riguarda le attività produttive in generale, in parte danno indicazioni specifiche per i cantieri dove non è possibile rispettare la distanza di sicurezza (si pensi, ad esempio, a due operai che occupano contemporaneamente un ponteggio ).
In sintesi, queste sono le principali novità :
- il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere;
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
I Dispositivi di protezione individuale
Oltre a contemplare altre misure di precauzione relative ai mezzi con cui raggiungere il luogo di lavoro, e all’utilizzo dei locali comuni, il Protocollo prevede che qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.
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