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Ecco come saranno i concorsi dopo la fine dello stato di emergenza. Siamo ormai a ridosso di un cambiamento molto importante: con l’ultimo decreto il Governo ha calendarizzato l’allentamento delle misure previste per l’emergenza sanitaria. É stato questo un periodo decisamente ricco di concorsi. Gli ultimi due anni si sono caratterizzati dalla pandemia da Covid-19 e dalla pubblicazione di numerosi bandi a tempo indeterminato e determinato per colmare le esigenze del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). I lettori più ferrati in materia ricorderanno che in materia di concorsi pubblici è stato emanato il D.L. 44/2021 convertito poi con la Legge n. 76/2021 che disciplinava sia i concorsi banditi e svolti in stato di emergenza che i concorsi ordinari, ossia i prossimi concorsi da bandire. Cosa bisogna aspettarsi dai prossimi concorsi pubblici?
Ma come saranno i concorsi dopo la fine dello stato di emergenza? Proviamo a vederlo in questo articolo.
É bene precisare nell’articolo si farà esclusivamente riferimento ai concorsi per il personale non dirigenziale.
Concorsi stato emergenza, come sono adesso
Per comprendere come sono strutturati gli attuali concorsi pubblici occorre dare uno sguardo all’art. 10 del D.L. 44/2021 (poi convertito in legge con modificazioni) il quale, al comma 3, prevede che fino al 31 dicembre 2022:
- per i concorsi banditi negli scorsi anni e qualora non sia stata svolta alcuna attività, si stabilisce l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali e l’utilizzo di sedi decentrate.
- sempre qualora non sia stata svolta alcuna attività, le amministrazioni possono prevedere la fase di valutazione dei titoli al posto della preselettiva dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti e riaprendo i termini di partecipazione.
- l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.
Concorsi a prova unica, è un arrivederci?
In altri termini, il quadro attuale combacia con i principali concorsi (Ripam e non) che sono stati banditi nel corso degli ultimi mesi. Ci sono infatti decine di bandi pubblicati in Gazzetta ufficiale che prevedono una prova unica e l’assenza di altre prove, sia successive che precedenti.
É questo il caso, ad esempio, del concorsone 2736 funzionari Ripam, del concorso per 2293 diplomati Ripam, dei concorsi Mef, del concorso INL oppure dei recenti concorsi Calabria, Sicilia e Basilicata.
In questi – e in molti altri bandi – si prevede al più una prova scritta unica che racchiude quiz su una serie di materie oltreché la logica, l’inglese, l’informatica e i quiz situazionali.
Concorsi e stato di emergenza, come saranno dopo il 31 marzo
Ma cosa cambia dal 31 marzo? Il D.L. 44/2021, emanato in piena emergenza Covid, risponde al quesito che ci stiamo ponendo. Il primo comma dell’articolo riguarda quelli che si definiscono concorsi a regime, ossia i concorsi che verranno pubblicati una volta che sarà terminata l’emergenza sanitaria.
Per i concorsi cosiddetti ordinari, si prevede:
- l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
- l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, a scelta del amministrazione, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale.
Dunque le prove non saranno tre o quattro, ma si avranno solo al massimo due prove (con preselettiva) e si utilizzeranno gli strumenti informatici e digitali (come peraltro già avviene nei concorsi attuali che si svolgono con tablet e senza carta e penna).
Ritorna la prova orale
Fino alla fine dell’anno e, dunque, dal 1° gennaio 2023 i concorsi dovranno prevedere necessariamente una prova scritta e una prova orale.
Dunque, ritorna la prova orale e le pubbliche amministrazioni potranno valutare se farla svolgere da remoto oppure in presenza.
Esami in presenza, ma rimangono le sedi decentrate (a scelta della PA)
Le amministrazioni possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate. Ovviamente viene posto un limite di natura finanziaria in quanto la suddivisione in sedi decentrate è possibile solo nei limiti delle delle pertinenti risorse disponibili.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, per le prove dei concorsi può essere anche prevista la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
Ricordiamo anche che il comma 1 del decreto prevede la possibilità di svolgere (facoltativamente) in videoconferenza la sola prova orale mentre, per le altre prove, rimane la necessità di recarsi presso le sedi decentrate (se previste).
Per i profili altamente qualificati, rimane la valutazione titoli
Concorsi stato emergenza: le eccezioni
Ci sono poi alcuni concorsi che non saranno toccati dalle modifiche e che si terranno secondo le modalità ordinarie previste dalla normativa precedente. La normativa infatti prevede un’eccezione per i concorsi che prevedono assunzioni di personale in regime di diritto pubblico, ossia:
- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- gli avvocati e procuratori dello Stato;
- il personale militare e delle Forze di polizia di Stato;
- il personale della carriera diplomatica;
- i concorsi per l’accesso alla carriera prefettizia;
- le assunzioni presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato.
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