La norma del Decreto Rilancio che ha previsto la possibilità per il Ministero della Giustizia di bandire 3 procedure concorsuali rispettivamente per personale non dirigenziale a tempo indeterminato con qualifica di direttore, personale amministrativo non dirigenziale a tempo determinato, e per ben 2700 cancellieri esperti, potrebbe essere un domani, insieme al bando, qualora venisse adottato, oggetto di impugnazione.
La contestazione potrebbe riguardare l’aspetto dell’accesso per titoli: infatti, potrà partecipare a questi concorsi solo chi ha titoli specifici, come quello di avvocato iscritto all’albo, o l’avere prestato servizio nell’amministrazione giudiziaria, senza demerito, con la qualifica di funzionario, o le funzioni di magistrato onorario essere ricercatore universitario o aver svolto attività di docente nelle scuole.
Gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa
Ripercorriamo gli orientamenti del Consiglio di Stato sui bandi di concorso che prevedono titoli specifici.
Un l caso paradigmatico riguarda l’impugnazione di un bando che richiedeva, per poter partecipare a un concorso per funzionario architetto, un “diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale o di un titolo equipollente/equivalente nella disciplina di riferimento”, oltre al diploma di laurea.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6972/2019 ha dichiarato illegittima la esclusione dal concorso del candidato privo del requisito del master di II livello di durata biennale e annullato il bando e il relativo decreto presupposto.
Nel caso di specie il supremo Consesso di Giustizia amministrativa ha ritenuto sproporzionato chiedere titoli ulteriori rispetto al diploma di laurea.
Del resto, anche nelle proprie precedenti decisioni i giudici amministrativi avevano sempre sottolineato come la Pubblica Amministrazione è sì titolare di un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione ad un pubblico concorso, ma tale discrezionalità è soggetta a sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (C.d.S., sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).
Indispensabili per i concorsi pubblici preparazione e professionalità
Peraltro, ulteriore giurisprudenza unanime sul punto chiarisce che, in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo in considerazione la professionalità e la preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, e la richiesta di ulteriori requisiti di partecipazione oltre al titolo di studio necessario per ricoprire quell’incarico apparirebbero eccessivi e sproporzionati.
La sproporzione dei titoli richiesti rispetto all’oggetto della specifica procedura si traduce, peraltro, anche in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all’interesse pubblico perseguito.
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