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Per esercitare la professione di dottore commercialista o di esperto contabile, è necessaria l’iscrizione all’Albo (art. 2, d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139). Quest’ultimo è diviso in due Sezioni distinte:
- Sezione A – Commercialisti
- Sezione B – Esperti contabili
Agli iscritti è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie e amministrative.
Per l’iscrizione all’Albo è necessario:
- essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocità
- godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- essere di condotta irreprensibile;
- avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l’Ordine cui viene richiesta l’iscrizione o il trasferimento.
Non possono ottenere l’iscrizione all’Albo o nell’elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma dell’ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall’Albo.
Per l’iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A – Commercialisti è, altresì, necessario:
- il diploma di laurea specialistica nella classe 64/S (scienze dell’economia) e il diploma di laurea magistrale nella classe LM56 (scienze dell’economia) o il diploma di laurea specialistica nella classe 84/S (scienze economiche e aziendali) e diploma di laurea magistrale nella classe LM77 (scienze economiche e aziendali), ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- avere superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista
Per l’iscrizione alla Sezione B – Esperti contabili è necessario:
- essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in scienze economiche (28);
- avere superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.
L’abilitazione
Come già accennato, l’abilitazione all’esercizio della professione si consegue superando l’esame di Stato, previo tirocinio di durata triennale. Presso ciascun Ordine territoriale è istituito un Registro dei tirocinanti, diviso in due Sezioni denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili.
Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e va svolto presso un professionista (dominus) iscritto nell’Albo da almeno cinque anni. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero a una sua parte. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.
Il Consiglio dell’Ordine territoriale verifica l’effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi.
Ogni anno, con ordinanza del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca si indicono due sessioni dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione. In ciascuna, si svolgono esami distinti per l’accesso alle Sezioni A e B dell’Albo.
Si fa presente che mentre coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l’iscrizione alla Sezione B dell’Albo, coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono partecipare all’esame per l’iscrizione alla Sezione A dell’Albo.
Le prove
Per i commercialisti
L’esame di Stato per l’iscrizione nella Sezione dei commercialisti (Sezione A) è così articolato:
- una prima prova riguardante le seguenti materie:
- ragioneria generale e applicata;
- revisione aziendale;
- tecnica industriale e commerciale;
- tecnica bancaria;
- tecnica professionale;
- finanza aziendale;
- una seconda prova riguardante le seguenti materie:
- diritto privato;
- diritto commerciale;
- diritto fallimentare;
- diritto tributario;
- diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- diritto processuale civile;
- una prova a contenuto pratico, costituita da un’esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario;
- una prova orale:
- materie oggetto delle prove scritte;
- informatica;
- sistemi informativi;
- economia;
- politica economica;
- matematica e statistica;
- legislazione e deontologia professionale.
Sono esentati dalla prima prova scritta coloro che provengono dalla Sezione B dell’Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base di convenzioni tra Consiglio dell’ordine territoriale e università.
Per gli esperti contabili
Per l’iscrizione nella Sezione degli esperti contabili (Sezione B), l’esame di Stato si articola come segue:
Le prove scritte consistono in:
- una prima prova, che verte sulle seguenti materie
- contabilità generale;
- contabilità analitica e di gestione;
- disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
- controllo della contabilità e dei bilanci;
- una seconda prova, attinente alle seguenti materie:
- diritto civile e commerciale;
- diritto fallimentare;
- diritto tributario;
- diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- sistemi di informazione e informatica;
- economia politica e aziendale;
- matematica e statistica;
- una prova a contenuto pratico, costituita da un’esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta;
- una prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio, legislazione in aggiunta a deontologia professionale.
Sono esentati dalla prima prova scritta i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base di convenzioni tra Consiglio dell’ordine territoriale e università. Possono partecipare all’esame di Stato anche i laureati che non hanno completato il tirocinio entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, purché lo completino entro la data d’inizio degli esami. Il candidato si impegna a consegnare entro la data dell’esame un’autocertificazione relativa al compimento del tirocinio.
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