Bonus docenti: i criteri per la determinazione Il parere dell'ARAN tra la "Buona scuola" e la contrattazione integrativa.

 

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Il “bonus” è una forma di retribuzione accessoria diretta a valorizzare il merito dei docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente meritevole attingendo al Fondo destinato alla valorizzazione del merito del personale docente istituito presso il MIUR, sulla base di una valutazione motivata (L. 107/2015, comma 127).

Il problema posto da un compenso accessorio così configurato è stato da subito quello della discrezionalità della scelta del Dirigente e della necessaria trasparenza dei criteri per la sua determinazione.

Il CCNL 2016-2018 per il comparto Istruzione e ricerca ha affrontato la questione stabilendo alcuni punti fermi:

  • i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla  valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (il bonus) sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituto (art. 22, comma 4, lettera c);
  • le risorse del Fondo per la valorizzazione del merito sono confluite nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, “ferma restando la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati del medesimo CCNL”.

Si è creato un problema: quali sono le norme applicabili per l’individuazione dei criteri generali per l’assegnazione del compenso?
La questione che si pone è ,cioè, se si debba seguire la linea del contratto (che la riassorbe nell’area della contrattazione) oppure la legge 107 che la rimette alla discrezionalità del DS.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul punto, l’ARAN si è espressa con un parere, basato sulla posizione della Corte dei conti, che ha precisato che nell’ambito delle materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, sono compresi anche i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, commi 126-128 della legge n. 107 del 2015 (art. 22, comma 4, lettera c4). Dunque, il parere dell’ARAN sembra confermare il contratto collettivo.

Ma il fulcro della questione, in realtà, si concentra non tanto nei criteri per l’individuazione dei docenti, quanto nella determinazione del valore del compenso, tenendo conto della deviazione del fondo per il merito verso il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, i criteri per la ripartizione del quale sono demandati alla contrattazione integrativa a livello nazionale: è qui che occorre precisare i confini della contrattazione integrativa, a livello di istituzione scolastica.

L’attenzione, infatti, va focalizzata sulla ripartizione della retribuzione accessoria, compresa la determinazione del compenso (ad esempio il valore massimo del bonus, la differenziazione minima tra le somme distribuite, la percentuale dei beneficiari).

In conclusione, resta fermo quanto previsto dalla legge n. 107 per le procedure e i criteri di assegnazione del bonus ai docenti e cioè la competenza del Dirigente scolastico circa l’individuazione dei docenti meritevoli sulla base di criteri formulati dal Comitato per la valutazione, che non sono oggetto di contrattazione d’istituto, poiché soggetti alla contrattazione sono solo i criteri per determinare l’ammontare dei compensi.

 

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