Sebbene sia risaputo che con la laurea in giurisprudenza siano accessibili diversi sbocchi lavorativi, in vista dei già annunciati concorsi a cattedra 2019 potrebbe essere utile verificare quali siano le diverse alternative possibili per intraprendere la carriera da insegnante nei diversi istituti scolastici italiani. La laurea in giurisprudenza non si limita a garantire l’insegnamento del diritto, ma permette di insegnare anche altre discipline specifiche a seconda dei diversi indirizzi di studio presenti nelle scuole. Cosa si può insegnare con la laurea in giurisprudenza? Cosa occorre per insegnare? Proviamo a fare il punto della situazione su ciò che indica la normativa in materia di insegnamento per i laureati in giurisprudenza.
Scuola: cosa si può insegnare con la laurea in giurisprudenza?
Per stabilire cosa si può insegnare dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza è opportuno fare riferimento al D.M. 259 del 9 maggio 2017 e, più in particolare all’Allegato A, che ha riformulato l’assetto delle classi di concorso definendone requisiti di accesso e sbocchi di insegnamento. La classe di concorso relativa al titolo di studio in giurisprudenza è indicata con il codice A-46 (ex 19/A) e fa riferimento alle scienze giuridico-economiche. La classe di concorso A-46 consente l’insegnamento del diritto (e in alcuni casi dell’economia) nei diversi indirizzi di studio indicati dalla tabella allegata al decreto. Riassumendo i diversi insegnamenti possibili, il laureato in giurisprudenza può insegnare:
- diritto ed economia al primo biennio di diversi istituti scolastici;
- diritto al secondo biennio e 5° anno degli istituti tecnici;
- diritto ed economia dello sport al secondo biennio e 5° anno dei licei sportivi;
- economia politica al secondo biennio e 5° anno degli istituti tecnici;
- relazioni internazionali al secondo biennio e 5° anno degli istituti tecnici;
- diritto e legislazione turistica al secondo biennio e 5° anno negli istituti tecnici ad indirizzo turistico;
- legislazione sanitaria al 5° anno negli istituti tecnologici;
- diritto e legislazione socio-sanitaria al secondo biennio e al 5° anno degli istituti professionali ad indirizzo socio-sanitario;
- diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva/Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva nel secondo biennio e al 5° anno degli istituti ad indirizzo alberghiero;
- economia e marketing delle aziende della moda nel secondo biennio e al 5° anno degli istituti tecnici ad indirizzo moda.
Si consiglia, ad ogni modo, la consultazione integrale dell’Allegato A (disponibile in calce all’articolo).
Concorso docenti: basta la laurea?
La risposta è: dipende. In alcuni casi per poter partecipare al concorso a cattedra può essere sufficiente il solo titolo di laurea, in altri invece viene richiesto di integrare il proprio curriculum con una serie di CFU extra secondo quanto previsto dalle attuali normative. Il D.M. 259 del 9 maggio 2017 differenzia le ipotesi a seconda del titolo d’accesso e in particolare:
- se hai un titolo di vecchio ordinamento (DM 39/1998) è sufficiente il solo titolo di laurea in giurisprudenza;
- se, invece, il titolo di laurea è stato conseguito con il nuovo ordinamento (D.M. 270/04) è necessario affiancare al titolo anche dei CFU nelle discipline economico-statistiche.
Generalmente, dopo il corso di studi ordinario in giurisprudenza, i crediti formativi che occorre integrare sono: 12 CFU nel settore IUS/09 (Diritto Pubblico, diverso da Diritto Costituzionale), 12 CFU nel settore SECS-S/03 (Statistica), 12 CFU nel settore SECS -P/01 (Economia Politica), 12SECS – P/02 (Politica economica), 12 SECS – P/07 (Economia aziendale). A questi CFU se ne aggiungono degli altri che, però, sono propri del corso di studi in giurisprudenza (come diritto privato, amministrativo o commerciale).
Infine, secondo quanto stabilito dal D.M. 616/2017, è necessario aver colmato i 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche.
Inviare MAD con la laurea in giurisprudenza
La Messa a Disposizione permette di manifestare ad un istituto scolastico la propria disponibilità nel ricoprire incarichi di supplenza relativi ad un certo insegnamento. È possibile inviare MAD alle scuole per rendersi disponibili all’insegnamento temporaneo e a prescindere dall’inserimento in una determinata graduatoria. Chiaramente, sarà l’istituto a verificare sia la rispondenza ai requisiti necessari al posto da ricoprire (ad esempio dando precedenza a chi ha già colmato i CFU necessari per partecipare al concorso docenti rispetto a chi non li ha conseguiti), sia l’effettiva vacanza del posto da ricoprire.
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