Con la conversione in legge del D.L 113/2018, il cd. decreto sicurezza, si consolidano (oltre che ampliano) i correttivi al codice penale introdotti già nel testo del decreto legge.
Il provvedimento, ora convertito in legge, nelle intenzioni del legislatore intende realizzare essenzialmente tre obiettivi.
Il primo riformare la disciplina dei permessi di soggiorno temporanei (garantendo, ad un tempo, maggior effettività ai provvedimenti di espulsione); il secondo consiste nel prevedere norme per la revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza della commissione di gravi reati; il terzo è il rafforzamento dei dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata.
La reintroduzione della c.d. “mendicità molesta”.
Il decreto sicurezza introduce l’art.669bis del codice penale: “Esercizio molesto dell’accattonaggio” che punisce chiunque eserciti l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà.
Questa norma riproduce sul piano oggettivo, quasi integralmente, la fattispecie contravvenzionale della mendicità, prevista dall’art.670 c.p., nella sua configurazione aggravata; norma che fu prima dichiarata parzialmente incostituzionale, con sentenza 519/1995, e successivamente abrogata, dalla L.205/1999.
L’impego di minori e l’organizzazione dell’accattonaggio
Il secondo correttivo riguarda l’ntroduzione di un ulteriore comma nell’art.600octies che sanziona l’impiego di minori nell’accattonaggio.
La norma ora punisce, in altri termini, chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto.
Scopo della norma è sanzionare quelle forme di “gestione imprenditoriale”, sistematica e continuativa dell’accattonaggio, a partire da chi ne organizzi l’attività (tale è colui il quale predisponga e coordini persone e mezzi necessari alla medesima), se ne avvalga (ne tragga beneficio) o ne favorisca lo svolgersi (prestando qualsiasi forma di ausilio mirato al suo concreto perpetrarsi).
Dal tenore letterale del comma introdotto si deduce come la disposizione non faccia riferimento alla sola organizzazione dell’accattonaggio minorile, ma più genericamente alla organizzazione dell’altrui accattonaggio che è diventato nuovamente rilevante, sul piano penale, come appena esposto.
La nuova configurazione del delitto di invasione di terreni o edifici
L’art. 633 del codice penale, norma che prevede il delitto di invasione di terreni o edifici, è stata riscritta dal decreto sicurezza.
Il reato si sostanzia nel fatto di chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.
Sebbene il testo della norma sia stata modificato, la struttura oggettiva del reato, così come prevista dal primo comma, è sostanzialmente inalterata rispetto alla versione previgente, ma la risposta sanzionatoria è stata inasprita.
Le novità introdotte dal decreto sicurezza si concentrano, invece, nei commi secondo e terzo dell’articolo.
Se, infatti, la previgente disposizione sanzionava più aspramente la realizzazione concorsuale del reato, se posto in essere da più di cinque persone, ma solo se almeno una di esse fosse stata armata in modo evidente, o da più di dieci, a prescindere dalle armi; il testo riformulato, per un verso, attribuisce rilievo autonomo alla commissione del reato da più di cinque concorrenti, a prescindere dall’impiego di armi, e, per altro verso, riserva analogo trattamento sanzionatorio inasprito anche all’autore monosoggettivo del crimine, ove agisca armato in modo evidente (anche se dell’arma non venga fatto uso, come sostenuto dalla miglior dottrina).
In ogni modalità concorsuale, infine, dunque prescindendo dal numero dei concorrenti (da due in su), la norma, come modificata, prevede, quale ulteriore novità disciplinare, un incremento sanzionatorio a carico di promotori, cioè per chi si fa iniziatore dell’attività invasiva concorsuale ed organizzatori (tali sono coloro che curano il coordinamento dell’attività criminosa degli altri correi, in vista della buona riuscita dell’intento criminoso).
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