Coppie omoaffettive e adozione: la Cassazione dice sì, ma… Anche dopo la legge sulle unioni civili (L. 76/2016) le coppie omoaffettive non possono accedere alle adozioni.

 

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Anche dopo la legge  sulle unioni civili le coppie omoaffettive non possono adottare anche sei n qualche sentenza di merito e nella sent. 12962/2016 della Cassazione, si riconosce la possibilità dell’adozione in casi particolari o cd. adozione mite (art. 44, lett. d) l. 184/1983) a favore della parte dell’unione civile del genitore biologico.
Con tale adozione, che non comporta l’acquisto dello stato di figlio dell’adottato verso l’adottante, si intende salvaguardare il legame affettivo instaurato con il genitore sociale, civilmente unito al genitore biologico, in situazioni in cui il mancato riconoscimento della genitorialità contrasterebbe con l’interesse del minore, che deve essere sempre considerato preminente. La cd. adozione piena dei minori (che comporta l’acquisto dello status di figlio) è consentita solo a coppie coniugate (art. 6, L. 184/1983).

Nessuna possibilità di adozione piena, quindi,  per la coppie omoaffettive?

Una recente pronuncia della Cassazione ha affermato che può essere riconosciuta la sentenza  del giudice straniero che abbia dichiarato l’adozione piena di un minore, da parte di coppia omogenitoriale coniugata all’estero, il cui matrimonio sia stato registrato in Italia, trovando applicazione gli artt. 64 e ss., l. 218/1995 e non la disciplina sull’adozione internazionale (Cass. 31-5-2018, n. 14007).
Questa sentenza è complementare alla pronuncia che afferma la possibilità di trascrivere in Italia, come atto di matrimonio, il matrimonio tra due stranieri senza che avvenga il cd. downgrading (declassamento) del matrimonio same-sex in unione civile (Cass. 14-5-2018, n. 11696).

Ne consegue che una coppia omo-affettiva di cittadini stranieri può sposarsi all’estero e ivi adottare un minore. L’ordinamento italiano riconosce sia il matrimonio che l’adozione, posto che entrambi non sono atti contrari all’ordine pubblico e che comunque, riguardo all’adozione, si tratta di dare veste giuridica ad un rapporto affettivo ormai creatosi tra il minore e il genitore sociale, avendo come punto di riferimento il superiore interesse del minore.

Invece, in Italia, due cittadini italiani dello stesso sesso non possono sposarsi né possono adottare.
Tutto ciò non è discriminatorio, secondo la citata giurisprudenza di legittimità, poiché:

riguardo al matrimonio l’ordinamento italiano offre comunque uno standard alternativo di tutele al diritto alla vita familiare, secondo l’interpretazione dell’art. 8 Cedu fornita dalla Corte Edu, attraverso le unioni civili tra persone dello stesso sesso (L. 76/2016);
quanto all’adozione (o alla filiazione con fecondazione assistita/madre surrogata) il legislatore italiano si è orientato in senso negativo, rappresentando, tale scelta, la decisione di uno Stato sovrano nell’ambito dell’ordinamento internazionale ed euro-unitario. 

 

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