I segni di riconoscimento nelle prove scritte dei concorsi pubblici Come evitare l'annullamento della prova scritta

 

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Sembra secondario e qualcuno sui social ci scherza su… ma è questione serissima, visto che in più occasioni il Giudice amministrativo ha preso in considerazione il problema.

Nelle procedure concorsuali pubbliche le regole che vietano l’apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono finalizzate a garantire l’anonimato, a salvaguardia della par condicio tra i candidati.

La prova scritta non deve riportare, quindi, la sottoscrizione dei candidati, né altri segni di riconoscimento idonei a rivelarne l’identità (art. 22, R.D. 37/1934).
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato 20-9-2006, n. 5511; Cons. Stato 26-3-2012, n. 1740; TAR Lazio Roma 3-7-2007, n. 5980) sono considerati tali quegli elementi che assumono carattere anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, da cui si desume la volontà e l’intenzionalità di rendere riconoscibile l’elaborato.

Deve perciò escludersi che la semplice apposizione di un segno o la presenza di una cancellatura negli elaborati possa comportare la violazione della regola dell’anonimato.

A titolo esemplificativo, non sono segni di riconoscimento e non pregiudicano l’anonimato: 

  • gli spazi vuoti  nella c.d. bella copia e il titolo della traccia in maiuscolo sottolineato (TAR Lazio 13-3-2017, n. 3413);
  • lo scritto in stampatello maiuscolo (Cons. Stato 22-11-1996, n. 1394);
  • l’attribuzione, da parte di un candidato alla prova scritta di un concorso pubblico, di un nome di fantasia ad un ipotetico sindaco sottoscrittore di un’ordinanza amministrativa (Cons. Stato 19-11-1992, n. 1361);
  • l’utilizzo di  un foglio aggiuntivo timbrato (Cons. Stato 13-2-1990, n. 138)
  • la scritta «brutta copia» sull’elaborato consegnato (T.A.R. Bari Puglia 11-5-2006, n. 1698; T.A.R. Sicilia Palermo 10-4-2002 , n. 972;  T.A.R. Sicilia Palermo 25-7-2013, n. 1550; T.A.R. Calabria Catanzaro 10-6-2008, n. 642 )
  • la doppia risposta ad una domanda contenuta nel questionario (T.A.R. Abruzzo Pescara 9-11-2000, n.  680)
  • la semplice numerazione delle pagine dell’elaborato, per esigenze di ordine nella loro  successione (T.A.R. Sicilia Palermo 10-4-2002 , n. 967;  T.A.R. Umbria Perugia  23-2-2001 , n. 118)
  • l’indicazione della targa dell’auto, in termini assolutamente generici – AB 123 CD – nell’atto giudiziario (T.A.R. Veneto 17-7-2002, n. 3486)
  • la presenza di cancellature nel foglio nel foglio di brutta o di segni di matita, scarsamente visibili, che possono essere considerate annotazioni provvisorie di pensiero successivamente confermate a penna (T.A.R. Abruzzo L’Aquila 9-6-2003, n. 339;  T.A.R. Lazio Roma 6-5-2006, n. 3255)
  • i disegni o gli schemi utilizzati per meglio descrivere la prova assegnata (T.A.R Sicilia Catania, 8-11-1994, n. 2501) 

 

Sono, invece,  considerati segno di riconoscimento:

  • l’uso dell’inchiostro verde o rosso (Cons. Stato 3-2-1992, n. 102)
  • l’uso della matita e l’impiego della stenografia (Cons. Stato 2-11-1983, n. 773)
  • l’impiego anche parziale di caratteri propri dell’alfabeto greco  (Cons. Stato 29-9-1999, n. 1208)
 

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